Aggiornamento professionale e obbligo ECM
La formazione continua è un elemento fondamentale per l’aggiornamento e la qualità professionale del fisioterapista. In questa pagina trovi percorsi formativi, eventi, strumenti e le domande più comuni per gestire il tuo percorso ECM.
Cos’è la formazione continua in ambito sanitario (ECM)?
Tutti i professionisti sanitari sono tenuti ad assolvere all’obbligo di Formazione Continua in Medicina (ECM) attraverso le modalità previste dalla normativa vigente. L’obbligo formativo è articolato su base triennale e prevede l’acquisizione di un numero definito di crediti ECM, consultabile sul portale Co.Ge.A.P.S.
- L’ECM è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo
- I crediti devono essere acquisiti nel triennio formativo di riferimento
- I crediti da acquisire nel triennio sono 150
- É possibile acquisire i crediti attraverso varie modalità, definite sul portale Co.Ge.A.P.S.
- Eventuali esoneri o riduzioni sono disciplinati dalla normativa nazionale
Eventi e iniziative formative
L’Ordine organizza e promuove eventi formativi finalizzati all’aggiornamento scientifico, alla crescita professionale e allo sviluppo di competenze trasversali.
Le iniziative possono includere:
EVENTI ECM ACCREDITATI
WEBINAR TEMATICI
CONVEGNI
FAQ
La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha confermato che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1 gennaio 2023 e che fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile recuperare i crediti ECM non conseguiti entro lo scorso anno e relativi all’obbligo formativo del triennio 2020-2022.
L’obbligo di maturare crediti ECM decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
Per coloro che non avranno conseguito i crediti ECM previsti, la normativa prevede l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 233/21, in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli sulla responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.
Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in:
- attività di ricerca scientifica:
- pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
- studi e ricerca (vedi Allegato V);
- i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.
- tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);
- attività di formazione individuale all’estero (vedi Allegato VII);
- attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).
Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell’obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l’autoformazione (vedi sotto), ivi includendo l’attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.
I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science l Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:
- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
- 1 credito (se in posizione non preminente).
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:
- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie:
Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto Il dicembre 1998, n.509; Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.
La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 24 marzo 2022, ha adottato la delibera che sottopone all’obbligo in materia di formazione continua in medicina gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 1 del D.M 9 agosto 2019, a partire dal 01/01/2023. Pertanto, per i suddetti professionisti, l’obbligo ECM decorre dal triennio 2023-2025.
Fonte: https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_elenchi_speciali_03_2022.pdf
L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. È possibile iscriversi all’anagrafe Co.Ge.A.P.S. tramite il portale https://application.cogeaps.it, accedendo con SPID/CIE.

